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martedì 10 luglio 2012

I voucher , buoni lavoro


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Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. Con il lavoro accessorio si vuole regolamentare rapporti di lavoro di tipo saltuario, per tutelare i lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Il pagamento della prestazione avviene infatti attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.

Questo tipo di prestazione si può svolgere in settori diversi, ma sempre con carattere saltuario. I lavoratori possono svolgere attività di lavoro occasionale:


 ■fino a un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;

 ■nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino a un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente. 

Possono svolgere lavoro occasionale accessorio:

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i pensionati;

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gli studenti, in qualunque settore e per le diverse tipologie di committenti ma con i seguenti limiti temporali:

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studenti universitari con meno di 25 anni in qualunque periodo dell’anno;

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studenti tra i 16 e i 25 anni iscritti a un ciclo di studi presso qualunque Istituto scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici, sabato o domenica e nei periodi di vacanza, intendendo per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.


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i lavoratori in part-time (anno 2011) titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;

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le casalinghe (coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare) per le attività agricole di carattere stagionale. Ai fini della prestazione nello specifico settore, non devono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso sia in quello precedente;



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altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma; per i dipendenti pubblici è richiesta l’autorizzazione del proprio datore di lavoro.

Come funziona se sono un lavoratore extracomunitario?

I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno possono svolgere prestazioni accessorie nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro, anche se tali attività non danno diritto al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi.


Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare i rapporti di lavoro a carattere saltuario, per far emergere attività spesso confinate nel lavoro nero e tutelare così i lavoratori che operano senza protezione assicurativa e previdenziale.



Questo tipo di prestazione (che si può svolgere in settori diversi) si basa su esigenze di natura occasionale, accessoria, saltuaria o discontinua ed è contraddistinta dal pagamento attraverso voucher, detti buoni lavoro. L’applicazione del lavoro occasionale è subordinata alla presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi riferiti al prestatore, al committente e all’ambito di attività all’interno della quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.

 In particolare, i datori di lavoro per questo tipo di prestazione possono essere:

 ■famiglie per i lavori domestici;

 ■privati;

 ■aziende;

 ■imprese      familiari      operanti in qualsiasi settore;

 ■imprenditori      agricoli;

 ■enti      senza fini di lucro;

 ■enti      locali,      limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di      edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel      caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto      i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di      sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in      disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione      edile);

 ■qualsiasi      ente pubblico, per      lavori occasionali nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali,      fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza e di solidarietà;

 ■scuole      e università,      limitatamente alle prestazioni svolte da studenti.



Per i committenti, il lavoro occasionale accessorio presenta molti vantaggi:

 ■non è      prevista la stipula di alcun contratto di lavoro;

 ■non è      prevista la scritturazione sul libro unico;

 ■non è      prevista la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego;

 ■la      modalità di retribuzione con i buoni lavori semplifica le procedure      necessarie al datore di lavoro come “sostituto d’imposta”: consegnando un      voucher al lavoratore il committente effettua allo stesso tempo:

 ■il       pagamento del compenso netto il versamento dei contributi Inps;

 ■il       versamento dei contributi Inail;

 ■il       pagamento del corrispettivo all'Inps per la gestione del servizio;



Al committente si chiede esclusivamente di:

 ■comunicare      preventivamente all’Inail e all’Inps i dati anagrafici e il codice fiscale      propri e del prestatore, nonché il luogo e l’inizio e la fine      dell’attività;

 ■rispettare      la normativa in materia di sicurezza (Testo unico      n.81/2008).



I voucher buoni lavoro da usare per il pagamento garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail. Il datore di lavoro può acquistare presso un concessionario autorizzato – Inps, tabaccai autorizzati e alcuni sportelli bancari – uno o più carnet di buoni, che utilizzerà per il pagamento. Il lavoratore percepirà poi il proprio compenso (esente da qualsiasi imposizione fiscale) presso il concessionario, restituendo i buoni ricevuti.


La legge indica alcuni limiti economici ben precisi:

 ■5.000      euro netti, 6.660 euro lordi, per singolo prestatore dallo stesso      committente nell’anno solare.

 ■3.000      euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente in      caso di rapporto di lavoro con percettori di prestazioni integrative o di      sostegno al reddito (come cassa integrazione o mobilità).

 ■10.000      euro all’anno per l'impresa familiare in caso di qualunque prestazione di      lavoro occasionale accessorio, a meno che la prestazione non sia fornita      da studenti con meno di 25 anni, pensionati, percettori di misure di      sostegno al reddito e personale in part-time.

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