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Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare
modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. Con il lavoro
accessorio si vuole regolamentare rapporti di lavoro di tipo saltuario, per
tutelare i lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione
assicurativa e previdenziale.
Il pagamento della prestazione avviene infatti attraverso i
cosiddetti voucher (buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione,
anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso
l'Inail.
Questo tipo di prestazione si può svolgere in settori
diversi, ma sempre con carattere saltuario. I lavoratori possono svolgere
attività di lavoro occasionale:
■fino a un limite economico di
5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno
solare;
■nel caso di percettori di
prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino a un limite economico di
3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.
Possono svolgere lavoro occasionale accessorio:
■
i pensionati;
■
gli studenti, in qualunque settore e per le diverse
tipologie di committenti ma con i seguenti limiti temporali:
■
studenti universitari con meno di 25 anni in qualunque
periodo dell’anno;
■
studenti tra i 16 e i 25 anni iscritti a un ciclo di studi
presso qualunque Istituto scolastico, compatibilmente con gli impegni
scolastici, sabato o domenica e nei periodi di vacanza, intendendo per “vacanze
natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;per “vacanze
pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il
lunedì dell'Angelo; per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30
settembre.
■
i lavoratori in part-time (anno 2011) titolari di contratti
di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura
occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della
possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare
del contratto a tempo parziale;
■
le casalinghe (coloro che svolgono, in via normale, lavori
non retribuiti in ambito familiare) per le attività agricole di carattere
stagionale. Ai fini della prestazione nello specifico settore, non devono aver
prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso sia in quello
precedente;
■
altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di
disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura,
lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'ambito delle tipologie di
attività individuate dalla norma; per i dipendenti pubblici è richiesta
l’autorizzazione del proprio datore di lavoro.
Come funziona se sono un lavoratore extracomunitario?
I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno
possono svolgere prestazioni accessorie nei 6 mesi successivi alla perdita del
lavoro, anche se tali attività non danno diritto al rilascio o rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi lavorativi.
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare
modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità
è regolamentare i rapporti di lavoro a carattere saltuario, per far emergere
attività spesso confinate nel lavoro nero e tutelare così i lavoratori che
operano senza protezione assicurativa e previdenziale.
Questo tipo di prestazione (che si può svolgere in settori
diversi) si basa su esigenze di natura occasionale, accessoria, saltuaria o
discontinua ed è contraddistinta dal pagamento attraverso voucher, detti buoni
lavoro. L’applicazione del lavoro occasionale è subordinata alla presenza di
determinati requisiti oggettivi e soggettivi riferiti al prestatore, al
committente e all’ambito di attività all’interno della quale deve essere svolta
la prestazione lavorativa.
■famiglie per i lavori
domestici;
■privati;
■aziende;
■imprese familiari operanti in qualsiasi settore;
■imprenditori agricoli;
■enti senza fini di lucro;
■enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio,
pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia
un pensionato, uno studente sotto i
25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa
integrazione, in mobilità, in
disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di
disoccupazione edile);
■qualsiasi ente pubblico, per lavori occasionali nell'ambito di
manifestazioni sportive, culturali,
fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza e di solidarietà;
■scuole e università, limitatamente
alle prestazioni svolte da studenti.
Per i committenti, il lavoro occasionale accessorio presenta
molti vantaggi:
■non è prevista la
stipula di alcun contratto di lavoro;
■non è prevista la scritturazione
sul libro unico;
■non è prevista la
comunicazione preventiva al Centro per l’impiego;
■la modalità di retribuzione con i buoni lavori semplifica le
procedure necessarie al datore di
lavoro come “sostituto d’imposta”: consegnando un
voucher al lavoratore il committente effettua allo stesso tempo:
■il pagamento del compenso netto il
versamento dei contributi Inps;
■il versamento dei contributi Inail;
■il pagamento del corrispettivo all'Inps per
la gestione del servizio;
Al committente si chiede esclusivamente di:
■comunicare preventivamente all’Inail e all’Inps i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore, nonché il luogo e l’inizio e la fine dell’attività;
■rispettare la
normativa in materia di sicurezza (Testo unico n.81/2008).
I voucher buoni lavoro da usare per il pagamento
garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso
l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail. Il datore di lavoro può acquistare
presso un concessionario autorizzato – Inps, tabaccai autorizzati e alcuni
sportelli bancari – uno o più carnet di buoni, che utilizzerà per il pagamento.
Il lavoratore percepirà poi il proprio compenso (esente da qualsiasi imposizione
fiscale) presso il concessionario, restituendo i buoni ricevuti.
La legge indica alcuni limiti economici ben precisi:
■5.000 euro netti, 6.660 euro lordi, per singolo
prestatore dallo stesso committente
nell’anno solare.
■3.000 euro netti complessivi per anno solare e
non per singolo committente in caso
di rapporto di lavoro con percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito (come cassa
integrazione o mobilità).
■10.000 euro all’anno per l'impresa familiare in caso di qualunque prestazione
di lavoro occasionale accessorio, a
meno che la prestazione non sia fornita
da studenti con meno di 25 anni, pensionati, percettori di misure
di sostegno al reddito e personale
in part-time.

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